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Tutto sulle garanzie

Garanzia auto: cosa sostiene la direttiva 99/44/CE? A cosa serve?

Cosa dice la direttiva 99/44/CE

Cosa dice la direttiva 99/44/CE? Come viene applicata all’auto? Quando un acquisto risulta difettoso o non possiede le caratteristiche che ci avevano convinto al pagamento del prezzo richiesto, cerchiamo informazioni sulla garanzia e sui diritti da poter far valere.

La normativa per compravendite dei beni di consumo è effetto del recepimento da parte dell’ordinamento Italiano della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo.

Cos’è un Direttiva Europea, definizione

 Una direttiva è un atto legislativo a cura del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare.

Ogni paese poi dovrà adottare adeguate misure legislative per applicare le disposizioni in linea con quanto stabilito dalla direttiva. I singoli paesi nel rispetto delle indicazioni della UE, possono ampliare o integrare la normativa per il raggiungimento dell’obiettivo.

Nel nostro caso, la 99/44/CE ha lo scopo di regolamentare su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, uniformando i diritti dei consumatori europei.

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Cosa dice la direttiva 99/44/CE in Italia

L’ordinamento Italiano ha recepito la Direttiva Europea 99/44/CE il 2 Febbraio 2002 con il Decreto Legislativo n.24 che ha rivoluzionato il concetto di garanzia applicata alla vendita con nuove responsabilità per il venditore. Prima era il costruttore a dover garantire il bene ed essere responsabile del buon funzionamento del bene acquistato.

La nuova legge stabilisce che, nei confronti del consumatore, l’unico referente debba essere il venditore. Che poi potrà eventualmente rivalersi a monte sul suo fornitore.

Nel mondo dell’auto questo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione specialmente per il mercato dell’usato che, fino a quel momento, veniva proposto con la formula del visto e piaciuto che spostava sull’acquirente tutti i rischi di eventuali rotture e malfunzionamenti che si manifestassero successivamente all’acquisto.

I concetti fondamentali della legge

La normativa, adottata in Italia nel 2002, introduce alcuni elementi fondamentali per la definizione dei diritti. Abbiamo già detto del venditore quale unico responsabile nei confronti dell’acquirente. Un altro degli elementi centrali è il contratto di vendita.

Non inteso semplicemente come il documento sottoscritto ma fanno contratto anche le promesse verbali, la pubblicità, le descrizioni che, in fase di trattativa, possano generare ragionevoli aspettative nell’acquirente. A questo si lega il principale elemento al quale si farà riferimento per la definizione delle responsabilità che è la conformità al contratto.

Qualsiasi difetto, malfunzionamento, guasto, mancanza di qualità, difformità, può diventare una non conformità che il venditore dovrà gestire al meglio. 

Proprio la responsabilità del venditore introduce l’ultimo concetto fondamentale. Ovvero quello del rimedio che, oltre alla riparazione, amplia i diritti del consumatore prevedendo, in alcuni casi, anche il rimborso di parte del prezzo o la risoluzione del contratto.

Direttiva 99/44/CE: la garanzia dura due anni

Per la Direttiva 99/44/CE la durata della garanzia non deve essere inferiore a 24 mesi. E che le responsabilità del venditore non possano essere escluse o limitate da clausole.

Anche se sottoscritte. Nel Decreto Italiano è stata inserita, per i beni usati, la possibilità di ridurre, in accordo con il consumatore, la durata della Garanzia a un minimo di 12 mesi.

Il consumatore ha l’obbligo di denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta, anche se successivamente alla scadenza del periodo di copertura. 

Cosa dice la direttiva 99/44/CE

La legge, indicando solo una scadenza temporale della Garanzia, ha escluso le limitazioni che venivano adottate. Come ad esempio, nel caso dell’auto, la scadenza chilometrica.

Al venditore l’onere della prova decisiva

Secondo la Direttiva Europea, sussiste l’introduzione del concetto di conformità al contratto e di rimedio a carico del venditore. Inoltre i difetti che si dovessero manifestare entro sei mesi dalla consegna si presume fossero già esistenti a quella data.

Questa norma, per respingere la richiesta del consumatore, costringe il venditore ad argomentare i motivi per i quali il reclamo deve essere infondato. Oppure il difetto dovrà essere eliminato e ripristinata la conformità del bene senza spese per il consumatore.

Il venditore ha diritto di scegliere il rimedio

Come abbiamo visto, la direttiva ha il principale scopo di tutelare il consumatore che, successivamente all’acquisto, dovesse scoprire che il bene acquistato non ha le caratteristiche che avrebbe dovuto avere ed impone al venditore di porre rimedio. 

Questo però se da un lato determina un obbligo per il venditore, nega al consumatore la possibilità di intervenire autonomamente all’eliminazione del difetto. Per poi chiedere un rimborso. La Legge stabilisce un elenco di rimedi attuabili in funzione della gravità del difetto riscontrato. E lascia che sia il venditore a scegliere quello congruo per l’eliminazione.

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Il consumatore non potrà richiedere una soluzione che imponga spese irragionevoli rispetto a quella proposta dal venditore. In pratica non potrai chiedere la sostituzione dell’auto difettosa se può essere riparata. Né potrai chiedere la risoluzione del contratto a meno che il problema sia irrisolvibile e determini l’impossibilità a utilizzare il veicolo.

La garanzia aggiuntiva non esclude i diritti 

A rafforzare il concetto di responsabilità del venditore nei confronti del consumatore acquirente, la Direttiva stabilisce anche che la presenza di una Garanzia Ulteriore non esclude l’applicazione della Legge. Ma la integra, vincolando chi la offre.

Concede poi al venditore la possibilità di esercitare il diritto di regresso sul fornitore. La garanzia aggiuntiva offerta dal venditore può prevedere condizioni specifiche ma non limitare i diritti definiti dalla Direttiva che rimangono ineludibili.

La legge non si applica alle Partite Iva 

Le compravendite tra partite Iva non rientrano tra quelle regolamentate da questa direttiva. Questo perché l’obiettivo del legislatore è quello di tutelare il consumatore.

Consumatore che si rivolge al professionista investendo quest’ultimo della responsabilità dettata dalla competenza che lo mette su un piano diverso rispetto all’acquirente. Lo stesso vale per le compravendite tra privati alle quali continua ad essere applicata la normativa sui vizi occulti regolamentata da Codice Civile.

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Il Codice del Consumo in Italia, cosa sapere?

La Direttiva 99/44/CE e le successive che hanno introdotto nuove norme a tutela dei consumatori sono confluite negli articoli del Codice del Consumo che regolamentano la Garanzia sui beni. In particolare gli articoli dal 128 e successivi che definiscono la Garanzia Legale di Conformità, richiamano le indicazioni del Parlamento Europeo. 

Come abbiamo visto, già dal 2002 l’ordinamento Italiano ha adottato nuove leggi che tutelano l’acquirente. E impongono la garanzia a carico del venditore ma, a distanza di quasi venti anni, i dubbi e le interpretazioni sono ancora molte.

Nel mercato dell’auto usata, in particolare, c’è ancora chi prova a vendere con la formula del visto e piaciuto o inserisce limiti alla garanzia. Vuoi raccontare la tua esperienza o aggiungere informazioni che ritieni utili? Aggiungi un commento all’articolo utilizzando lo spazio qui sotto, sarò lieto di approfondire il tema con te.  

Andrea De Sanctis

Lavoro da più di 10 anni nel settore delle Garanzie auto ma mi sento ancora un ospite nel mercato Automotive. Ho fondato GaranziaOnline.it. con l'intento di offrire soluzioni direttamente al cliente finale, senza intermediazioni, libero dalle dinamiche tipiche del settore. "Le persone acquistano vantaggi!" è il mio mantra.

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