
Tutti vogliono sapere se la garanzia copre l’incendio auto? Quali sono gli aspetti tecnici e quelli legali alla garanzia del venditore? L’incendio all’auto rientra tra le responsabilità e gli obblighi?
Già sappiamo cosa fare se l’auto prende fuoco e quali sono le azioni da seguire in caso di incendio, ma ora sei qui perché c’è una grossa spesa da affrontare. E ti chiedi se dell’accaduto – ovvero il fuoco divampato nell’auto – deve risponderne in qualche modo il venditore.
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Garanzia e incendi: facciamo un esempio?
Il venditore, per promuovere la vendita, ti ha attivato una Garanzia Convenzionale. Per i primi 10 mesi l’auto non ha avuto problemi. In occasione del tagliando di manutenzione, che, secondo quanto indicato dal venditore nel certificato di Garanzia Convenzionale, era scaduto, l’officina ti ha fatto notare qualcosa. Il turbocompressore è rumoroso e ci sono perdite di olio.
Servono verifiche con smontaggi sostanziali del motore. Hai aspettato, volevi interpellare il venditore del veicolo e avviare insieme a lui le procedure di riconoscimento della garanzia.
D’accordo con il venditore hai deciso di ricoverare il mezzo presso l’officina. Nel tragitto verso l’officina il veicolo ha iniziato a cacciare fumo dallo scarico e dal vano motore.
Quando è entrato nell’abitacolo ne ha messo in fuga gli occupanti. I passeggeri sono scesi, il fuoco è divampato in pochi minuti dal motore a tutto il veicolo. Dell’auto non è rimasto nulla.
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Quali sono le garanzie auto del venditore?
Come sancito dagli artt. 128 e segg. del Codice del Consumo, il venditore del veicolo è tenuto a riconoscere una garanzia legale o di conformità. E può attivare una convenzionale.
Con la garanzia di conformità il venditore, verificate le condizioni del mezzo quando questo era nelle sue disponibilità, risponde delle differenze esistenti al momento della compravendita tra il bene consegnato all’acquirente consumatore ed il contratto di vendita. Ricordiamo che ai sensi della citata legge, fa contratto non solo quanto pubblicizzato.
La garanzia legale ha una durata di 24 mesi dalla consegna del veicolo (riducibili a 12 per l’usato) e può essere fatte valere tramite la riparazione o la sostituzione del mezzo, la riduzione del prezzo o, in alcuni casi, addirittura la risoluzione del contratto.
Con la Garanzia Convenzionale il venditore promette di intervenire al sopraggiungere di una serie di guasti nei termini indicati dalla relativa dichiarazione di garanzia.
La Garanzia Convenzionale è solitamente gestita da società terze e spesso va a coprire anche i casi di difetti di conformità che sarebbero a carico del venditore. Con entrambe le forme di garanzia l’acquirente è abbastanza tutelato da tutta una serie di sorprese non gradite.
Queste tutele ci sono in caso di acquisto da un venditore professionista. Non c’è tutela per chi acquista nella compravendita tra privati, a meno che non si attivi una polizza come questa qui.
La garanzia copre l’incendio auto?
Le garanzie convenzionali escludono sistematicamente l’erogazione dei servizi di riparazione in caso di incendio. D’altra parte dopo un incendio difficilmente c’è qualcosa da riparare, anche nel caso l’evento sia provocato dalla rottura di parte non coperta.
Solitamente nei termini di garanzia convenzionale si raccomanda, inoltre, di fermare immediatamente il veicolo in caso di rumori o fuoriuscita di liquidi. E, quando questi dovessero manifestarsi qualche giorno prima dell’incendio è chiaro che potrebbero rilevarsi responsabilità del conducente per negligenza, responsabilità che farebbero decadere gli obblighi del gestore.
Sono garanzie con termini precisi, il cui costo è stato calcolato in base alle coperture, e chi le offre è vincolato alle dichiarazioni espresse all’interno della garanzia stessa. Per cui tale tipo di garanzia è fuori dai giochi e non può fare da manleva al venditore.
L’incendio della vettura e la garanzia Legale
La garanzia copre l’incendio auto? Il venditore è in una posizione molto più delicata poiché oltre a dover rispondere della conformità di quanto consegnato all’acquirente al contratto di vendita, ha anche responsabilità sotto il profilo della sicurezza del bene venduto (artt. 114).
Il problema in caso di incendio è che perizie a posteriori difficilmente riescono a stabilire con certezza la causa e la dinamica dell’incendio, per cui diventa impossibile per il venditore, sotto l’aspetto tecnico, dimostrare che il guasto non sia riconducibile a un difetto di conformità o, più in generale, a dimostrare che il bene fosse sicuro quando è stato venduto.
Nel settore automobilistico, a meno che il venditore non abbia fatto manipolazioni con la percorrenza o con i tagliandi o con riparazioni di fortuna oppure non stia vendendo veicoli con modifiche non previste dal costruttore o dalle norme di omologazione, difficilmente viene venduto qualcosa di diverso da quello che il consumatore può aspettarsi.
È importante che il consumatore sappia che gli autoveicoli, anche quelli completamente conformi alla descrizione fornita dal venditore, possono prendere fuoco spontaneamente, proprio come può accadere con qualsiasi altro veicolo, anche se nuovo.
In questo senso il veicolo che viene venduto non è diverso da tutti gli altri in circolazione, che possono incendiarsi, e quindi non sussisterebbe il difetto di conformità.
Tutti gli autoveicoli, con motori a combustione interna o che siano a propulsione elettrica, sono sistemi che hanno da qualche parte, nelle batterie e nel serbatoio, un alto quantitativo energetico. E a parte i componenti in metallo, sono fatte di materiali infiammabili: l’innesco di una combustione esterna al motore è una questione probabilistica, il rischio c’è sempre.
Come si è concluso il nostro esempio?
Ricordi l’auto in fiamme all’inizio dell’articolo? Sono venute in soccorso del venditore tre circostanze. La prima: il veicolo è corredato da due manuali d’uso.
Uno è quello del costruttore e l’altro è della garanzia convenzionale. Qui troviamo le indicazioni circa il comportamento che il conducente deve adottare in caso di rumorosità o fuoriuscite di liquidi. Il conducente ha proseguito la marcia potrebbe delineare responsabilità per negligenza.
La seconda circostanza a favore del venditore: il veicolo usciva dall’officina di fiducia del proprietario che non è esente dal potere essere perseguita legalmente.
Appurato il rischio di incendio avrebbe dovuto non dimettere il mezzo. La terza circostanza a favore del venditore: al momento dell’incendio era scaduto l’intervallo indicato dal venditore stesso per la manutenzione, che ha anche rilievo per la sicurezza del mezzo.
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Consigli per chi acquista e vende l’auto
Per tutelarsi dal rischio di incendio stipula una polizza assicurativa che copra tali eventi. Di solito la polizza va a integrare la copertura obbligatoria della Responsabilità Civile (RC).
Ma può anche essere sottoscritta separatamente. Come per tutte le altre polizze assicurative ci sono massimali e franchigie. E si tiene debitamente conto del valore del veicolo al momento del danno: non sarete completamente esenti da perdite economiche, ma almeno non dovrete affrontare grosse spese impreviste o battaglie legali con il venditore.
Consigli per chi vende? Affidarsi a un gestore di garanzia serio che sappia guidarvi sotto l’aspetto tecnico-legale, che vi supporti già prima della vendita. Poi, bisogna attivare una garanzia convenzionale che chiarisca che l’impegno a garantire non è una polizza incendio.
Meglio invitare il proprietario, nella dichiarazione di conformità, ad attivare una convenzione assicurativa per questi eventi che possono comunque capitare, quale che sia la loro causa.