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Tutto sulle garanzie

Garanzie convenzionale, legale e assicurativa sulle auto usate: definizioni e differenze

By 30 Agosto 2017Maggio 12th, 202332 Comments
Garanzie sulle auto usate: facciamo chiarezza

Le garanzie sulle auto usate sono dei contratti legali che permettono di coprire guasti e malfunzionamenti per un periodo ulteriore che può variare in base agli accordi. L’obiettivo: avere maggiori sicurezze.


La garanzia convenzionale sulle auto usate è obbligatoria? Cosa copre la garanzia? Se l’auto ha più di dieci anni cosa succede? E se compro l’auto da un privato? Le domande che accompagnano l’argomento garanzia sull’usato sono molte e le risposte sono spesso complesse.

I primi ad alimentare la confusione sono spesso gli stessi venditori che, per scarsa conoscenza della legge o per opportunismo, non informano l’acquirente. Ognuno applica le proprie regole.

Far valere i propri diritti diventa un percorso a ostacoli. La garanzia sull’auto usata è più semplice di quello che potrebbe sembrare Per fare chiarezza è necessario distinguere tra Garanzia legale di conformità, Garanzia convenzionale e Garanzia assicurativa per privati. Iniziamo?

Cos’è la garanzia legale di conformità

Quando si parla di Garanzia legale, Garanzia di conformità, Garanzia di legge o anche di Garanzia obbligatoria, si fa sempre riferimento alla normativa del Codice del Consumo che disciplina le compravendite tra un privato consumatore e un venditore di auto professionista.

Ogni vettura usata acquistata da un concessionario o da un autosalone è garantita da questa normativa. Non serve che ti sia rilasciato un libretto o qualsiasi altro documento.

La garanzia legale è valida comunque. Di conseguenza, qualsiasi eventuale clausola tesa a limitare i tuoi diritti, come ad esempio vista e piaciuta, è considerata vessatoria. E quindi nulla.

Quando si applica la Garanzia legale

Questo tipo di contratto per la tutela dell’usato si estende alle trattative tra venditore professionista e privato. Sono escluse le compravendite tra privati e gli acquisti con partita IVA.

Se intesti l’auto alla società non sei tutelato dalla Garanzia legale. Il venditore è responsabile per 2 anni dalla consegna ma, nel caso dell’usato, questo termine può essere limitato a 12 mesi.

Cosa prevede la Garanzia legale di conformità

Il DLGS n°206 del 2005 stabilisce l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Definisce conformi quei beni che sono idonei all’uso, possiedono le qualità che il venditore ha descritto, presentano le prestazioni che il consumatore può aspettarsi.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto. La Garanzia legale non prevede un elenco di organi coperti o esclusi, ma la responsabilità del venditore di ripristinare l’auto per qualsiasi difetto di conformità alla consegna.

Cosa fare in caso di guasto all’automobile

Dovrai informare il venditore, con raccomandata o PEC, del difetto che riscontrato richiedendo il ripristino della funzionalità dell’auto. Il venditore dovrà gestire il tuo reclamo e proporre un rimedio che abbia l’effetto di riportare l’auto nelle condizioni che aveva prima del guasto.

Il venditore si rifiuta di seguire questo percorso? Dovrà argomentare i motivi del rifiuto, specialmente se il guasto si manifesta entro i primi sei mesi dall’acquisto. L’art.132 comma 3 prevede che

“salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data”.

Garanzia convenzionale, definizione

La Garanzia convenzionale è quel libretto di garanzia che molti commercianti consegnano all’acquirente al momento del ritiro dell’auto usata. È un servizio aggiuntivo che il venditore affida a una società che interviene in caso di guasto. Il difetto deve rientrare tra quelli elencati nel contratto.

La maggior parte delle discussioni sul tema riguarda proprio questo tipo di garanzia convenzionale. È quindi opportuno definire i termini e le responsabilità legate a questo tipo di servizio.

Garanzia convenzionale

Ci sono ancora molti venditori che ritengono, sbagliando, che attivando una garanzia convenzionale per auto si annullino le responsabilità. Dall’altra parte, molti acquirenti non leggono le condizioni di garanzia e ignorano che è il venditore l’unico responsabile.

La garanzia convenzionale non limita ne sostituisce quella legale di conformità: la integra. La società indicata dal venditore opera in suo nome applicando le condizioni stabilite nel libretto.

La società di garanzia è un fornitore del concessionario, in conformità con le disposizioni del Codice del Consumo ed è anche per questo che può operare pur non essendo una compagnia assicurativa. Se vuoi approfondire puoi consultare l’Art. 133 dedicato alla garanzia convenzionale.

Cosa prevede la Garanzia convenzionale

Nel libretto di garanzia sono riportate le condizioni e le modalità del servizio. In genere la garanzia prevede un elenco di organi garantiti che può essere più o meno esteso a seconda della tipologia di garanzia scelta dal venditore o, in alcuni casi, in funzione dell’anzianità e del chilometraggio dell’auto.

GaranziaOnline per Venditori di Auto Usate

Una garanzia convenzionale consente di risolvere il problema senza dover contestare al venditore un difetto di conformità. Puoi riparare guasti che non sarebbero riconosciuti dalla garanzia legale. Buona parte delle garanzie convenzionali include servizi come il soccorso stradale e l’auto sostitutiva.

Garanzia convenzionale in caso di guasto

Leggi le condizioni, ogni società indica le procedure per l’intervento. Potrebbero prevedere l’obbligo di rivolgersi a delle specifiche officine o di compilare un modulo per l’apertura della pratica.

Questo tipo di garanzia può avere limiti di spesa ed esclusioni: attieniti alle istruzioni nel libretto. Il gestore di garanzia non opera come una compagnia assicurativa e non indennizza una riparazione già effettuata. In caso di guasto coperto dalla garanzia, si occuperà della riparazione in officina. Provvedendo all’acquisto dei ricambi e al pagamento della mano d’opera.

Il guasto non rientra in garanzia ma può essere considerato un difetto di conformità? Non sei soddisfatto della soluzione proposta dalla società di garanzia? Indirizza i tuoi reclami al venditore che, nei tuoi confronti, è responsabile anche dell’operato del gestore. Nel caso estremo di un contenzioso giudiziario, l’unico legittimato passivo è chi ti ha venduto l’auto che potrà eventualmente esercitare il diritto di regresso sulla società sua fornitrice.

Cos’è una garanzia assicurativa

A differenza della garanzia convenzionale, attivabile per compravendite tra professionista e privato, è fornita dal venditore e può essere gestita da una società di servizi, esiste la possibilità per il proprietario dell’auto di sottoscrivere una garanzia assicurativa. Questo tipo di garanzia è una polizza sui guasti meccanici, elettrici ed elettronici emessa da una Compagnia Assicurativa.

Questo tipo di garanzia instaura un rapporto tra l’assicurato e l’assicurazione ed è l’unica garanzia nelle compravendite tra privati. Nel caso della garanzia assicurativa decidi il tipo di copertura e il livello di protezione opportuno, allo stesso modo di quando stipuli l’assicurazione.

Ogni polizza prevede diverse coperture riportate nel Fascicolo Informativo (sempre consultabile) che ti permette di valutare e scegliere tra diverse soluzioni. Acquisti l’auto usata da un privato?

Questa è l’unica garanzia che può aiutarti: può essere proposta esclusivamente da soggetti iscritti al Registro degli Intermediari Assicurativi abilitati dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).  Puoi sottoscrivere una garanzia assicurativa anche se acquisti l’auto da un professionista, avrai maggiori tutele e potrai evitare spese impreviste.

Da leggere: la guida per effettuare il passaggio di proprietà

La tua esperienza con le garanzie

Questo vale specialmente per quei guasti non riconducibili a difetti esistenti al momento della consegna e non coperti dalla garanzia legale. Hai mai usufruito della garanzia per l’auto usata? Hai ricevuto le giuste informazioni dal venditore? Compreresti l’auto usata da un privato?

Andrea De Sanctis

Lavoro da più di 10 anni nel settore delle Garanzie auto ma mi sento ancora un ospite nel mercato Automotive. Ho fondato GaranziaOnline.it. con l'intento di offrire soluzioni direttamente al cliente finale, senza intermediazioni, libero dalle dinamiche tipiche del settore. "Le persone acquistano vantaggi!" è il mio mantra.

32 Comments

  • gaetano ha detto:

    Buongiorno Andrea , le avevo scritto in precedenza su questo link :https://www.garanziaonline.it/blog/come-funziona-la-garanzia-sulle-auto-usate/ , (giugno 22, 2018 at 10:50 am) , come suggerito da lei (e la ringrazio veramente tanto di questo ) ho mandato una PEC alla concessionaria venditrice, spiegandole dei problemi riscontrati appena a un mese dall’acquisto. La quale mi ha risposto nel seguente modo :

    Riscontriamo la Sua del 26.06.2018 per significarLe quanto segue
    Contestiamo recisamente che al momento della vendita l’autovettura in questione presentasse i difetti da Lei lamentati, la cui esistenza non è comunque assolutamente verificata ed accertata.
    Peraltro, il fatto che tali difetti, seppur a suo dire “evidenti fin da subito”, siano stati da Lei denunciati solo con Sua pec del 26.06 us e quindi circa un mese dopo l’acquisto del veicolo, induce ragionevolmente ad individuarne la causa in un improprio utilizzo del veicolo stesso.
    In ogni caso, con la sottoscrizione dell’accordo di garanzia, ogni Sua richiesta dovrà essere rivolta alla Compagnia garante CG-Car-Garantie Versicherungs-AG, la quale, se del caso, provvederà a termini di polizza.
    Distinti saluti.

    io ora davvero come di devo comportare ? non vorrei perdere le staffe . veramente grazie di tutto .

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Gaetano,
      difficile non perdere le staffe quando si ha a che fare con chi ignora la legge che regolamenta la sua attività professionale. Fai comunque la segnalazione del guasto a Car Garantie, potresti risolvere il problema senza doverti rivolgere a un avvocato.

  • Giorgio Vitali ha detto:

    ciao Andrea, ho un problema con la garanzia Fidesa, ho portato la mia auto in officina convenzionata Fidesa a perugia per un problema al cambio automatico, hanno fatto smontare il cambio ed è venuto fuori che ci vogliono circa 2100 + iva per riparare il danno.
    La loro valutazione in merito dopo che loro hanno dato ordine all’autofficina di smontare il cambio, è di circa 1000 +iva e la restante parte spetterebbe a me.

    Spettabile cliente,
    con la presente le comunichiamo le informazioni per procedere alla risoluzione del guasto. Abbiamo ricevuto dall’officina che ha ricoverato il Suo veicolo, un preventivo per la riparazione del guasto
    NOTE VALUTAZIONE
    Secondo quanto previsto dal Codice del Consumo e come riportato nelle condizioni generali di garanzia Fidesa.
    Gli importi riconosciutI per i ricambi corrispondono al valore residuo dei componenti oggetto di sostituzione; a questi viene applicata la medesima percentuale di svalutazione a cui è soggetto il veicolo.
    N.B. le valutazioni economiche sono state fatte sulla base dei prezzi di listino di casa madre
    Al fine di poter procedere con la scelta preferita dal cliente, Fidesa chiede la sottoscrizione per presa visione della valutazione.

    Le sembra giusta come valutazione?
    Poi avendo smontato il cambio se io non avessi le possibilità economiche per la riparazione come andrebbe a finire??
    la ringrazio per la consulenza.

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Giorgio,
      La garanzia Fidesa è una Convenzionale che, come ho scritto nell’articolo, non limita ne sostituisce la Garanzia legale di conformità ma la integra. La società di garanzia incaricata dal venditore opera in suo nome e per conto applicando le condizioni contrattuali stabilite nel libretto. Di conseguenza se nelle condizioni generali è prevista l’applicazione di una percentuale della riparazione a tuo carico, la società contribuirà alla riparazione solamente per la quota di sua competenza. Questo però non esclude che il problema al cambio possa essere un difetto di conformità del quale si debba far carico il venditore in applicazione della Garanzia Legale. In quel caso tu hai diritto al ripristino della funzionalità dell’auto senza spese (art. 130). Al contrario di ciò che è riportato nella comunicazione che hai inserito, infatti, il Codice del Consumo NON prevede l’applicazione di una percentuale a carico del consumatore. Invia i tuoi reclami direttamente al venditore, è lui, in applicazione della legge, il tuo unico referente.

  • Vincenzo ha detto:

    buonasera. Ho acquistato una hyundai i10 del 2008 con 120.000 km da un concessionario. 2 giorni fa l’ho ritirata e nel tragitto verso casa, circa 40km, ho sentito uno strano rumore provenire dal motore. ieri l’ho subito fatta vedere al mio meccanico di fiducia, il quale mi ha detto che a lui quel rumore non piace per niente, quindi ho fissato con il concessionario per portargli la macchina e far sentire anche a loro questo rumore. se dovesse essere un problema al motore (riparabile o da sostituire) l’intero importo della riparazione/sostituzione rimane a carico del concessionario? perchè sul retro del contratto di vendita ho letto nella sezione “garanzia legale di conformità” quanto segue:
    nel caso in cui la parte oggetto di difetto debba essere sostituita con una nuova, il compratore è tenuto a rimborsare la quota di maggior valore che il veicolo dovesse acquistare a causa della sostituzione.
    cosa significa tutto ciò? è regolare? come mi comporto se mi portano all’officina e mi viene detto che il rumore è normale o non è niente di che?

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Vincenzo,
      L’articolo 130 comma 2 del Codice del Consumo prevede che il consumatore abbia diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. La legge non prevede che il consumatore debba partecipare alla spesa. La pratica di chiedere al consumatore un contributo sulla riparazione può avere una base logica ma non trova riscontro nella normativa. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, concede al consumatore la possibilità di chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. In ogni caso ti consiglio di formalizzare un reclamo a mezzo raccomandata o email e chiedere una risposta altrettanto formale in modo da poterla eventualmente contestare nelle sedi opportune.

  • Riccardo ha detto:

    Salve! Mi serve un consiglio! Il 14/03/2019 ho acquistato un auto del 2006 con 120mila km 2 giorni dopo Trovo olio in tutto il motore e la concessionaria mi paga tutte le spese dei filtri! E fin qui tutto bene! Peccato che ad oggi (cioè 3 settimane dall’acquisto) la macchina si è spenta porta in bmw diagnosi 1600 euro di centralina! La concessionaria mi ha detto che se la spesa è così alta dovremmo fare a 50e50 perché per legge non posso spendere 2000 su un auto che ne vale 5000! La mia domanda è se è vera sta cosa ? E nel caso decidessi di riportare indietro L auto e farmi ridare i soldi mi ridanno L intera cifra compresa di trapasso ? O no ?

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Riccardo,
      il tuo è il classico caso che si usa come esempio per cercare di spiegare il concetto di “difetto di conformità” che la legge impone al venditore di eliminare. L’articolo 132 comma 3 del Codice del Consumo recita come segue: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia
      incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.”
      I guasti ai componenti elettronici come la centralina, non possono essere considerati esistenti al momento della consegna proprio per la natura stessa del pezzo che si guasta accidentalmente e improvvisamente. Il venditore potrebbe escludere la propria responsabilità in quanto non si tratta di un difetto di conformità. Non è invece riportato in nessun articolo della legge la ripartizione del costo di riparazione in funzione del valore dell’auto. Mi sembra evidente che il venditore non abbia ben chiara la normativa. Il mio consiglio è di accettare il 50% e di informarti se ci sia possibilità di una riparazione a costi inferiori.

  • Giuseppe Ginestra ha detto:

    salve Sig ANDREA ho acquistato un auto usata da concessionario volkswagen nel dicembre 2018 mi e stato detto che era in garanzia 4 anni volkswagen ma mi e stato omesso il limite chilometrico di 40.000,adesso per rimediare mi offrono una garanzia convenzionale ma purtroppo non ha le stesse condizioni e coperture sul territorio soprattutto all estero,cosa posso fare.. grazie

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Giuseppe,
      puoi contestare un non conformità solo se la garanzia che ti è stata consegnata è difforme da ciò che è scritto sul contratto. Le estensioni di garanzia possono contenere clausole limitative come quella del chilometraggio, se però, per concludere la vendita, il venditore ti ha dato informazioni non veritiere, e puoi dimostrarlo, puoi presentare un reclamo e chiedere o il rispetto di quelle indicazioni, o una corrispondente riduzione del prezzo di acquisto.

  • Roberto ha detto:

    Buongiorno,

    Io a maggio 2018 ho acquistato un’auto usata e mi è stato proposto un’anno di garanzia sulle parti bagnate ad olio, che io ho accettato, il tutto via mail. Premesso che non ho alcuna carta firmata, nè contratto di acquisto.

    Ad aprile di quest’anno si è guastata la turbina e, vista la distanza tra la mia residenza e il concessionario (Lecco – Marina di Pietrasanta, circa 300km) si è reso necessario il trasporto con carro attrezzi.

    Adesso, senza mai averlo comunicato prima e senza che io abbia mai firmato nulla che attesti un eventuale costo di trasporto, pretendono 730€ (1€/km, da Pietrasanta a Lecco per prelevarla e da Lecco a Pietrasanta per portarla nella loro officina + pedaggi + gasolio).

    Cosa devo fare, se non procedere per vie legali? Mi sono rivolto alla Federconsumatori e mi hanno detto che, anche dopo aver parlato col loro avvocato, non sta in cielo nè in terra che si chieda il trasporto di un veicolo in garanzia.
    Il concessionario resta sulla sua posizione e nega l’evidenza.

  • Cristina ha detto:

    Ciao Andrea, ho acquisto a fine marzo una Opel Meriva bifuel usata presso una concessionaria Opel. Ora l’auto ha iniziata ad avere dei seri problemi. Portata in officina da loro mi e’ stato riscontrato un problema agli iniettori che dovred+bbero essere sostituiti alla modica cifra di 500euro! l’auto ha la garanzia di un anno ma purtroppo una franchigia di 250euro. Come mi devo comportare? Meglio scrivere un reclamo con la PEC? Cosa posso ottenere? Grazie mille. Cristina.

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Cristina,
      se il guasto rientra tra i difetti di conformità deve essere ripristinato dal venditore senza costi per il consumatore. Il problema è stabilire la causa del guasto e se possa essere riconducibile ad un difetto già presente alla consegna. In genere questo tipo di problema viene attribuito alla scarsa qualità del carburante escludendo così una responsabilità del venditore. Considerato però che non sono ancora trascorsi sei mesi dalla consegna, la legge prevede che, salvo prova contraria (che dovrà eventualmente argomentare il venditore), il difetto fosse già esistente (art.132 c.3). Scrivi comunque un reclamo chiedendo l’applicazione della garanzia legale.

  • Andrea ha detto:

    Buonasera, ho acquistato un auto usata da un rivenditore solo due mesi fa (20/05/2019), l auto è benzina/gpl ed aveva 182500 km circa. Ad oggi ne ha 183200.
    Ad inizio settimana l auto ha dato senza alcun precedente preavviso dei gravi problemi come tremori e strattoni, difficoltà a partire e l ho portata subito dal mio meccanico il quale ha diagnosticato la bruciatura della guarnizione della testata.
    Avendo stipulato al momento dell acquisto anche una garanzia a pagamento fornito da una ditta esterna, abbiamo inviato il preventivo e la richiesta del risarcimento del guasto a detta ditta e nel loro modulo alla voce “causa del guasto” il riparatore ha scritto “corrosione” perché non imputabile a nessun altro componente.
    La loro risposta è stata che avendo scritto “corrosione” non vi è alcuna garanzia in quanto ricadrebbe nella normale usura del veicolo.
    Abbiamo avvisato il venditore di questa situazione e si è offerto di risarcire €200.
    Ho inoltre contattato la ditta della garanzia lamentandomi e chiedendo spiegazioni ma la loro risposta è sempre la stessa!!
    Cosa devo fare?
    Grazie

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Andrea,
      devi rivolgerti direttamente al venditore che ai sensi della legge sulla Garanzia di Conformità è l’unico responsabile nei tuoi confronti. Il gestore della garanzia applica le condizioni previste dal contratto che però è aggiuntivo e non limita ne sostituisce gli obblighi del venditore. Essendo trascorsi solo due mesi ed avendo l’auto percorso pochi chilometri, non sarebbe difficile ritenere il guasto quale conseguenza di un difetto di conformità già presente alla consegna e che il venditore deve ripristinare, senza spese per l’acquirente.

  • Domenico ha detto:

    Ciao andrea ho acquistato una peugeot1007 portiera con portiere elettriche quando a distanza di due mesi da quando l’ho comprata si rompe quella dx contattato il rivenditore e mi dice che la garanzia non lo copre perché e un difetto elettrico e che la macchina ha più di 12 anni…. gli ho fatto pendente che e vero che l’auto ha 12 anni però ha 30mila km seconde te visto che ho una garanzia 12 mesi lui e tenuto a ripararla?

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Domenico,
      in effetti un guasto elettrico su un’auto di dodici anni può essere considerato normale manutenzione straordinaria ragionevolmente attendibile. Non conseguenza di un difetto già presente alla consegna. Il venditore non è tenuto alla riparazione.

  • luigi ha detto:

    Ho firmato una proposta acquisto usato con un salonista non proprietario del veicolo che e’ intestato invece ad un concessionario. Cio’ e’ sufficiente al perfezionamento vendita o devo firmare un contratto col concessionario? Nel caso in cui sia sufficiente la proposta del salonista il concessionario e’ tenuto ai doveri derivanti dalla garanzia conformita’?
    Grazie
    Luigi

  • Davide ha detto:

    Buongiorno, vorrei acquistare una macchina usata e per il badget che ho, posso permettermi solo macchine vecchiotte, che hanno più di 10 anni.
    Ho contattato più concessionarie per sapere se nel contratto è prevista la garanzia legale di almeno un anno come dice la legge. Tutti mi dicono che non possono darmi garanzia perché la legge prevede che dopo 10 anni non è possibile avere una garanzia. E’ vero?

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Davide,
      Chi fa affermazioni come quelle che hai citato o è in mala fede o è poco informato. La legge non prevede esclusioni o limitazioni della garanzia per auto con più di dieci anni. Chiedi quale articolo del Codice del Consumo prevede questa fantomatica esclusione.

  • Francesco ha detto:

    Buonasera,

    vorrei acquistare un auto usata ( 64.000 km) e il concessionario dice che per legge la garanzia copre solo le parti bagnate da olio. Da come leggo non mi sembra proprio così. E vero che il concessionario può facilmente liberarsi da qualsiasi danno elettronico e quindi da gran parte dei problemi, in quanto nel momento che l’ha venduta quel danno non era presente e quindi non si può dire che il concessionario ha venduto un prodotto non conforme.
    Però, dicendo ”solo parti bagnate da olio” taglia anche molti altri danni non elettronici, oppure nella pratica non sta ”rubando” nulla?

    Saluti
    Francesco

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Francesco,
      il venditore, come spesso capita, sta cercando di limitare le responsabilità. Qualsiasi clausola tesa a limitare o escludere l’applicazione della normativa è considerata vessatoria e quindi nulla. La Legge rimane sempre e comunque applicabile ma fossi in te valuterei di cercare l’auto da qualche altra parte.

  • Rodolfo ha detto:

    Ho comperato una macchina usata con 83.000 Km circa, con la dicitura “usato garantito”; dopo pochi giorni, usandola sotto sforzo, ho rilevato alcuni rumori strani per cui l’ho fatta esaminare dal mio meccanico di fiducia, il quale riferisce che trattasi del giunto di una ruota, nonchè probabilmente dei cuscinetti del cambio. Inoltre mi fa presente che i filtri (aria, gasolio e olio motore) non sono stati sostituiti da tempo. Faccio subito una raccomandata AR all’autosalone, denunciando le problematiche sopraesposte, con termine di 5 giorni, ma lo stesso, a distanza di un mese, ancora non risponde.

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Rodolfo,
      non è obbligo del venditore consegnare l’auto “tagliandata”. Avresti dovuto informarti prima della conclusione del contratto sulla manutenzione pregressa. Non puoi contestare la mancata sostituzione dei filtri a meno che il venditore non l’abbia specificato, ad esempio, sull’annuncio di vendita. gli altri danni potrebbero anche essere imputati all’uso ed esclusi, ma il venditore dovrebbe comunque rispondere.Se non lo fa dovresti andare per vie legali.

  • Giulia ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato una Citroen c3 del 2006 ad aprile 2019 in un concessionario. Nel contratto di acquisto il venditore ha scritto garanzia di un anno per motore e cambio. Adesso ho la guarnizione della testata da cambiare e l’ho ricontattato e lui sostiene che debba darmi solo il 30% della spesa che dovrò sostenere per aggiustarla e non il totale della spesa, il motivo è perché la macchina ha più di 10 anni. Sostiene che le garanzie totali sono solo per le macchine nuove.

    Io come faccio a sapere che lui non mi stia mentendo? E che per esempio magari mi debba dare il 40%, o il 50% ? Dove sta scritto ?

    Grazie in anticipo

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Giulia,
      La legge non stabilisce delle percentuali a carico del consumatore. In presenza di un difetto di conformità si ha diritto al ripristino , senza spese, della funzionalità del veicolo.
      Alcune interpretazioni della norma favoriscono l’applicazione di una quota qualora, per effetto della riparazione, il componente sostituito acquisisca una maggiore percorrenza residua. In ogni caso, questa circostanza deve essere esplicitata sul contratto che deve contenere la modalità utilizzata per il calcolo, ma non mi sembra il tuo caso.

  • Alessio ha detto:

    Ciao Andrea, io ho comprato un auto usata, con molta fretta da un concessionario. Al momento de ritiro mi dice che poi mi avrebbe mandato via mail la conformita e la garanzia. Ma sono 6 mesi e non e stato fatto ne tantomeno mi risponde nonostante so che continua a vendere. Posso denunciarlo?

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Alessio,
      la Legge non prevede che il venditore debba consegnarti un documento specifico per la garanzia. I tuoi diritti sono stabiliti dal Codice del Consumo, la garanzia legale di conformità si applica comunque su qualsiasi compravendita di beni di consumo.

  • Sabrina Argentini ha detto:

    Buona sera, ho acquistato a giugno 2020 una pegeuot 207 da un rivenditore. Il giorno della consegna sulla strada per casa si accende la spia del radiatore, chiamo immediatamente e mi fanno riportare la macchina sul luogo. Mi sostituiscono il termostato e nel farlo i meccanici stessi rompono la vaschetta del radiatore. Provvedono a sistemare il tutto e dopo 5 giorni quando vado a ritirare l’ auto il venditore mi sventola sotto il naso il preventivo della spesa sostenuta come se fosse colpa mia….premetto che ho avuto un’ auto del 2009 con 73000 km pagata 4950€ ma non finisce qua…dopo un mese la macchina ha ancora problemi…chiamo mi sostituiscono le candele, in questa sede il venditore mi dice che dovrò fare le pastiglie. Ok vado dal mio meccanico…ho dovuto cambiare anche i dischi…ok non rientrano nella garanzia ho pagato. Ora a a fine agosto mi si accende la spia dell’ anti inquinamento e l’ESP, chiamo il venditore che mi chiede di farmi fare una diagnosi e mandargliela, la diagnosi da 4 errori, gliela mando ma non si fa sentire nessuno per tre giorni, richiamo e prendono tempo, scocciata faccio chiamate su chiamate, messaggi whatsup, mi rispondono e prendono ancora tempo. Esausta li minaccio dicendo che mi rivolgerò ad un legale…mi rispondono faccia pure e siamo arrivati a dicembre…stremata mi rivolgo ad un legale, invio lettera di diffida. L’ avvocato non riceve risposta ma a inizio gennaio ( feste natalizie passate) mi chiamano dicendo di portare la macchina. Porto la macchina e mi dicono che c’ è da sostituire una sonda lampada…me la sostituiscono. Prendo la macchina e la spia del motore e anti inquinamento non ci sono più. Neanche il tempo di arrivare a casa..circa 24 km. mi si riaccendono le spie ed in più la macchina va a colpi. Richiamo immediatamente e mi dicono che è normale perché li pezzo sostituito non è originale e di non preoccuparmi che non rimarrò a piedi. Bene settimana scorsa riporto la macchina dopo mie insistenze…se la tengono una settimana e mi rispondono che bisogna sostituire anche l’ altra sonda lampada ma che ci vuole un pezzo originale, che non rientra nella garanzia e che mi costa 350€. Mi sono andata a prendere la macchina mi sono fatta mandare via email la loro diagnosi con la risposta…ho portato la macchina dal mio meccanico di fiducia che mi ha fatto un’ altra analisi dalla quale è uscito un altro errore, molto più grave…cosa devo fare? È il caso che gli faccia causa?

    • Andrea De Sanctis ha detto:

      Ciao Sabrina,
      se il venditore non è disponibile a collaborare non puoi far altro che andare dal Giudice di Pace.

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